REGOLAMENTO

Valutazione sistemica delle amministrazioni

Regole per una valutazione documentata, imparziale, riproducibile e auditabile dei servizi territoriali, dell'attenzione ai bisogni della popolazione e del mantenimento del riconoscimento VS.

Principio fondamentale: la valutazione VS non è il giudizio personale di un singolo soggetto. È l'esito di un processo sistemico basato su dati, fonti, storico, indicatori, verifiche e regole versionate.

Indice

Art. 1 — Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la valutazione sistemica delle amministrazioni aderenti a Vacanze Sicure / VìSì, con particolare riferimento alla qualità dei servizi territoriali, all'attenzione ai bisogni della popolazione, alla gestione delle segnalazioni, alla trasparenza e al mantenimento dell'eventuale riconoscimento VS.

La valutazione ha finalità informative, di monitoraggio e miglioramento continuo. Non sostituisce le competenze istituzionali, amministrative, politiche, giudiziarie o di controllo previste dalla legge.

Art. 2 — Terminologia

Nella documentazione pubblica e interna sono preferite le espressioni valutazione sistemica VS, profilo di qualità amministrativa e territoriale, indicatori VS ed esito periodico della valutazione.

È da evitare la formulazione “giudizio VS sull'amministrazione” quando possa far intendere un'opinione soggettiva o discrezionale di una persona.

Art. 3 — Principio di imparzialità

Nessun singolo utente, segnalante, operatore, verificatore o amministratore del sistema può determinare unilateralmente l'esito complessivo della valutazione.

La valutazione deriva dalla combinazione di dati, fonti, indicatori, storico e verifiche secondo criteri preventivamente definiti e versionati.

Art. 4 — Conflitti di interesse

Chi interviene manualmente in una pratica o verifica deve dichiarare eventuali conflitti di interesse rilevanti. Una persona direttamente coinvolta, parte lesa, controparte o portatrice di un interesse personale può fornire elementi e documentazione, ma non deve determinare l'esito finale del caso che la coinvolge.

Il sistema deve prevedere, quando necessario, astensione, riassegnazione, segregazione dei ruoli, revisione indipendente e audit.

Art. 5 — Fonti e qualità dei dati

La valutazione può utilizzare dati ufficiali dell'amministrazione, atti e open data, segnalazioni utenti, risposte ufficiali, verifiche VS, fotografie ed evidenze, dati di servizio o infrastruttura legittimamente disponibili e indicatori derivati.

Per ogni elemento rilevante devono essere conservati, quando possibile, fonte, data, periodo di validità e livello di affidabilità/verifica. Un'opinione non verificata non diventa automaticamente un fatto.

Art. 6 — Segnalazioni della popolazione

Le segnalazioni territoriali possono provenire anche da privati e, quando previsto, essere pubblicate in forma anonima verso il pubblico mantenendo internamente la tracciabilità del segnalante secondo le regole privacy e di accesso autorizzato.

Una segnalazione individuale costituisce un elemento informativo e non determina da sola l'esito della valutazione.

Art. 7 — Community e consenso

Le funzioni di approvazione e dissenso della community possono misurare partecipazione e percezione. Non costituiscono accertamento dei fatti e non determinano direttamente l'esito sistemico.

CONSENSO COMMUNITY ≠ VERIFICA DEL FATTO ≠ ESITO DELLA VALUTAZIONE.

Art. 8 — Replica dell'amministrazione

L'amministrazione o ente competente, tramite account verificato e soggetto autorizzato, può confermare la ricezione, fornire una replica ufficiale, precisare competenze, comunicare verifiche o interventi programmati, allegare documentazione, rettificare errori materiali e aggiornare lo stato della pratica.

Le repliche entrano nello storico senza cancellare la segnalazione originaria.

Art. 9 — Follow-up e risoluzioni

Le segnalazioni ammissibili devono poter essere inoltrate all'ente competente e seguite nel tempo. VS può effettuare follow-up successivi e aggiornare lo stato sulla base di risposte, documenti, fotografie, sopralluoghi o altri riscontri attendibili.

CASO CHIUSO ≠ CASO RISOLTO.
CASO DICHIARATO RISOLTO ≠ CASO RISOLTO VERIFICATO.

Art. 10 — Bisogni e priorità

La scheda può considerare capacità di ascolto, presa in carico, urgenza, impatto collettivo, priorità motivate, copertura delle diverse zone del territorio, risposta ai problemi ricorrenti e continuità degli aggiornamenti.

Il sistema non sostituisce la responsabilità amministrativa o la decisione politica legittima: evidenzia dati e tendenze utili alle priorità.

Art. 11 — Qualità dei servizi territoriali

Possono concorrere alla valutazione, con pesi e contesto adeguati: pulizia di strade e piazze, raccolta rifiuti e decoro, manutenzione del manto stradale, presenza e durata delle buche, tempi di ripristino, illuminazione pubblica, segnaletica, marciapiedi, accessibilità, parcheggi, aree verdi, spazi pubblici e altri servizi pertinenti.

La presenza di una criticità non produce automaticamente una valutazione negativa: sono considerati gravità, competenza dell'ente, presa in carico, tempi, evoluzione e risultato verificato.

Art. 12 — Percorribilità e vivibilità

La valutazione può considerare continuità e qualità dei percorsi pedonali, rimozione delle barriere architettoniche, attraversamenti, sicurezza dei percorsi, accessibilità di fermate e servizi, parcheggi, trasporto pubblico quando pertinente, aree verdi, arredo urbano, servizi pubblici e percorsi verso scuole, sanità, impianti sportivi, spiagge e principali poli di interesse.

È inoltre valutabile la capacità di gestire stagionalità e picchi di popolazione o visitatori.

Art. 13 — Patrocini e manifestazioni

Patrocini e sostegni a manifestazioni possono concorrere come indicatori di vita culturale, sportiva, sociale, turistica e comunitaria. Devono essere considerati criteri di concessione, trasparenza, pluralità dei beneficiari, distribuzione territoriale, accessibilità, partecipazione e impatto documentabile.

NUMERO DI PATROCINI ≠ QUALITÀ DEL SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ.

Art. 14 — Volontariato e aggregazione

Possono essere considerate sedi associative, case del volontariato, centri civici, centri giovanili, centri per anziani, biblioteche con spazi di comunità, sale pubbliche, parchi, impianti e spazi multifunzionali.

La valutazione considera disponibilità, distribuzione, manutenzione, sicurezza, accessibilità, criteri di assegnazione, effettiva apertura e utilizzo.

STRUTTURA ESISTENTE ≠ STRUTTURA REALMENTE FRUIBILE.

Art. 15 — Imposta di soggiorno

La presenza o assenza dell'imposta di soggiorno non produce automaticamente un esito positivo o negativo. Quando applicabile, possono essere considerate chiarezza di tariffe, periodi ed esenzioni, semplicità delle procedure, trasparenza delle entrate ove disponibile o prevista, finalità dichiarate, progetti collegati, tracciabilità delle risorse, stato di attuazione e risultati verificabili.

PRESENZA DELL'IMPOSTA ≠ QUALITÀ DEI SERVIZI.
ENTRATA DICHIARATA ≠ RISULTATO VERIFICATO.

Art. 16 — Indicatori e pesi

Gli indicatori possono includere tassi di risposta e risoluzione, tempi medi, percentuale di risoluzioni verificate, riaperture, ricorrenze, copertura territoriale, qualità della pulizia, condizioni stradali, buche, illuminazione, accessibilità, fruibilità degli spazi e trasparenza sull'imposta di soggiorno.

I pesi devono essere configurabili, versionati e spiegabili, tenendo conto di popolazione, estensione, stagionalità, competenze effettive dell'ente e qualità dei dati disponibili.

Art. 17 — Dati mancanti

I dati mancanti, non disponibili o non verificabili devono essere dichiarati come tali. L'assenza di un dato non deve trasformarsi automaticamente in una penalizzazione. Il sistema deve distinguere tra “dato negativo”, “dato non disponibile” e “dato non verificato”.

Art. 18 — Calcolo e riproducibilità

Ogni ciclo deve conservare versione del regolamento, versione della scheda, criteri e pesi, periodo osservato, dataset utilizzato, indicatori, dati mancanti, esclusioni motivate, eventuali interventi manuali e risultato.

A parità di dati, criteri e versione, l'esito deve essere riproducibile o deve essere possibile spiegare eventuali scostamenti.

Art. 19 — Revisione umana

VìSì/AI può classificare, sintetizzare, calcolare indicatori e rilevare anomalie, ma non deve essere l'unica fonte di una decisione negativa rilevante. L'intervento umano è previsto per anomalie, dati contestati, errori, eccezioni e riesami.

Per sospensione o revoca del riconoscimento devono essere applicati workflow autorizzati e segregazione dei ruoli; un soggetto coinvolto direttamente nel caso non può decidere da solo.

Art. 20 — Riconoscimento VS

Il riconoscimento VS non è un premio statico né un attestato politico. Esprime, nel periodo verificato e secondo i criteri applicabili, la presenza di processi documentati di ascolto, trasparenza, risposta, gestione delle criticità e miglioramento.

Gli esiti possibili possono comprendere conferma, conferma con osservazioni, piano di miglioramento, monitoraggio rafforzato, sospensione, revoca e possibile ripristino dopo verifica.

Art. 21 — Piano di miglioramento

Quando appropriato, prima di una sospensione o revoca può essere previsto un piano contenente criticità, indicatori interessati, obiettivi, tempi, responsabilità, verifiche intermedie e data di riesame.

Art. 22 — Riesame e rettifica

L'amministrazione può conoscere i criteri applicabili e gli indicatori del periodo nei limiti di privacy e sicurezza, fornire documentazione integrativa, contestare errori materiali, spiegare casi fuori competenza e richiedere riesame secondo le procedure previste.

Ogni rettifica deve essere versionata e auditata.

Art. 23 — Neutralità

Non costituiscono criteri di valutazione l'orientamento politico, l'appartenenza partitica, il consenso elettorale, la popolarità del sindaco o della giunta, né i rapporti personali del segnalante con l'amministrazione.

La valutazione riguarda dati di servizio, trasparenza, risposta, vivibilità, attenzione ai bisogni e risultati documentabili.

Art. 24 — Storico e audit

Per ogni amministrazione devono poter essere conservati: periodo valutato, fonti, indicatori, versioni delle regole, schede periodiche, repliche, piani di miglioramento, eventuali sospensioni/revoche/ripristini, motivazioni e audit delle operazioni rilevanti.

Lo storico deve consentire di comprendere l'evoluzione nel tempo e distinguere situazioni persistenti da miglioramenti verificabili.

Regola finale: DATI E RISCONTRI + INDICATORI + STORICO + REGOLE VERSIONATE + TUTELE CONTRO CONFLITTI DI INTERESSE → ESITO PERIODICO DELLA VALUTAZIONE SISTEMICA.

Scheda di valutazione · FAQ amministrazioni