PERCEZIONE ≠ FATTO VERIFICATO ≠ PERFORMANCE OGGETTIVA.
Art. 1 — Finalità
I sondaggi possono misurare come residenti, visitatori e altri gruppi pertinenti percepiscono pulizia, mobilità, illuminazione, accessibilità, servizi, sicurezza, sanità territoriale, eventi e vivibilità. Sono una fonte complementare.
Art. 2 — Peso nella valutazione
La percezione può concorrere come indicatore secondario, con peso limitato e versionato. Non può determinare da sola l'esito della valutazione, la sospensione del riconoscimento VS o l'accertamento di responsabilità.
Art. 3 — Metodologia
Ogni sondaggio utilizzato deve dichiarare, quando applicabile, territorio, periodo, target, metodo, numero di rispondenti, canale di reclutamento, eventuali quote o ponderazioni, versione delle domande, controlli anti-duplicazione e limiti di rappresentatività.
Art. 4 — Popolazioni
Residenti, turisti/visitatori, operatori economici, associazioni e aree territoriali possono essere analizzati separatamente quando le loro esperienze non sono direttamente comparabili.
Art. 5 — Sondaggi aperti
Un questionario aperto online non viene presentato automaticamente come rappresentativo dell'intera popolazione. VS deve indicare chiaramente quale popolazione ha effettivamente risposto e con quale metodo.
Art. 6 — Neutralità politica
Intenzione di voto, appartenenza partitica, orientamento politico, consenso elettorale e popolarità di sindaco o giunta non sono variabili della valutazione dei servizi territoriali.
QUALITÀ DEI SERVIZI ≠ ORIENTAMENTO POLITICO.
Art. 7 — Anti-manipolazione
Il sistema può applicare controlli anti-bot, anti-duplicazione, rate limiting e rilevazione delle anomalie. Le esclusioni devono essere motivate e auditabili.
Art. 8 — Presentazione dei risultati
VS deve separare graficamente e semanticamente dati tecnici, segnalazioni, azioni dell'ente, risoluzioni verificate e percezione aggregata. La percezione arricchisce il quadro ma non sostituisce le altre fonti.
Art. 9 — VìSì
VìSì deve poter spiegare se un numero deriva da un sondaggio, quante persone hanno risposto, in quale periodo, con quale metodo, quali limiti ha e quanto pesa nella valutazione. Se la rappresentatività non è dimostrata, deve dirlo espressamente.
Art. 10 — Privacy
La raccolta deve essere proporzionata alla finalità, con informativa applicabile, minimizzazione dei dati e pubblicazione dei risultati in forma aggregata quando prevista. Le identità individuali non devono essere esposte nel risultato pubblico.
IL SONDAGGIO AIUTA A CAPIRE COME IL TERRITORIO VIENE VISSUTO; NON SOSTITUISCE LA VERIFICA DI COME IL SERVIZIO FUNZIONA.